tributi news del 10 gennaio 2023

Chiusura liti con denaro fresco. La definizione agevolata non ha limiti. Stralcio fino a mille euro, decisioni al buio. Enti, rottamazione double face. Mini-cartelle: se i Comuni bloccano lo stralcio, via alla rottamazione. Liti in Cassazione, doppio binario per chiudere prima della sentenza. La notifica degli atti tributari, effettuata mediante pec non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e non suscettibile di sanatoria.

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Chiusura liti con denaro fresco

di Andrea Bongi

Per chiudere le liti con il fisco serve denaro fresco. Per aderire alle varie definizioni agevolate delle controversie tributarie previste dalla legge di bilancio 2023 non è infatti possibile utilizzare in compensazione, ex articolo 17 del dlgs n.241/1997, eventuali crediti fiscali posseduti dal contribuente. Si tratta infatti di misure con le quali la manovra di bilancio intende recuperare gettito alle casse dello Stato per cui, per chiudere validamente la lite con il fisco, è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto della compensazione. La possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione non è invece sempre espressamente esclusa

La definizione agevolata non ha limiti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La definizione delle liti pendenti in Cassazione prevista dalla legge di Bilancio ha portata ben più ampia rispetto a quella in scadenza il 16 gennaio prevista dalla legge 130/2022: a differenza di quest’ultima, infatti, non è previsto alcun limite né sul valore della controversia né sulla necessità di soccombenza dell’amministrazione in almeno un grado di giudizio. Peraltro, proprio l’impossibilità di definire le liti in cui il contribuente sia risultato soccombente in entrambi i gradi di merito ha avallato la sensazione che la legge 130/2022 abbia introdotto la definizione per avvantaggiare solo l’amministrazione.

Stralcio fino a mille euro, decisioni al buio

di Cristina Carpenedo

Torna in campo lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro iscritti a ruolo originati dai carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione (nelle varie denominazioni assunte dal 2000 al 2015) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La misura dello stralcio inserita ai commi 222-230 dell’articolo 1 della legge 197/2022 è totale per le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali mentre è parziale per gli altri enti impositori, con la possibilità di neutralizzare l’intervento entro il 31 gennaio 2023.

Enti, rottamazione double face

Rottamazione double face per i comuni. La nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 potrà produrre vantaggi per i bilanci municipali, consentendo il recupero di quote riferite a ruoli datati e di incerta esigibilità. Grazie al meccanismo previsto dalla Manovra (comma 231) i contribuenti potranno rottamare interessi, sanzioni, interessi di mora e somme maturate a titolo di aggio, versando ai comuni solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella. Ma si tratta comunque di un’operazione “imposta” ai sindaci che crea una disparità di trattamento sia tra comuni, perché chi ha utilizzato l’ingiunzione di pagamento o non ha affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione gli accertamenti esecutivi non sarà interessato alla rottamazione, sia tra contribuenti, perché lo stesso debito fiscale/patrimoniale subirà un trattamento diverso a seconda delle modalità di riscossione scelte dal comune.

Mini-cartelle: se i Comuni bloccano lo stralcio, via alla rottamazione

di Giuseppe Debenedetto

Entro il 31 gennaio 2023 i Comuni dovranno decidere se neutralizzare gli effetti dello stralcio parziale delle cartelle di pagamento fino a mille euro, adottando un’apposita delibera di consiglio da trasmettere entro la stessa data all’agente nazionale della riscossione. Lo ricorda l’Ifel (fondazione dell’Anci) con una nota di approfondimento sugli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all’agenzia delle EntrateRiscossione, previsti dalla legge di Bilancio 2023. L’appuntamento più vicino riguarda lo stralcio dei debiti tributari fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, previsto dai commi 222-230 della legge 197/2022.

Liti in Cassazione, doppio binario per chiudere prima della sentenza

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Ultimi giorni per i contribuenti che intendono chiudere le liti pendenti in Cassazione: scade lunedì 16 gennaio il termine per fruire della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Cassazione. La legge di Bilancio 2023, al comma 204 dell’articolo 1 e unico, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203 (cioè in alternativa alla chiusura delle liti pendenti), la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Corte di cassazione di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

La notifica degli atti tributari, effettuata mediante pec non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e non suscettibile di sanatoria.  di Antonio Colella

Il vizio della notifica di una cartella di pagamento inviata attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale comporta una nullità insanabile, essendo minata la certezza circa la sua provenienza, a fronte dell’oggettiva impossibilità di riferire quell’indirizzo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, e non essendo lo stesso rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione 17, con Sentenza 6507/2022 depositata in data 30/12/2022 (Presidente: Pannullo; Relatore: Mercurio), ha statuito che “è inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge. In base all’ art. 3-bis, L. n. 53 del 1994 , la notificazione con modalità.

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