Tributi news del 06 dicembre 2022

Un nuovo volto al fisco italiano. Entrate tributarie in aumento. Liti con Riscossione e Dogane escluse dalla definizione. Le ultime pronunce in tema di tassazione sui rifiuti.

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Un nuovo volto al fisco italiano

di Mattia Grieco

Vogliamo cambiare volto al fisco italiano. Dalla prima metà di gennaio inizieremo a scrivere la nuova legge delega implementando ciò che era previsto nella scorsa legislatura. Lavoreremo affinché entro il 15 febbraio 2023 arrivi all’attenzione del Parlamento la nostra ipotesi di delega per un fisco più equo e giusto. L’obiettivo principale è far sì che l’attuale sistema, estremamente complesso per i tecnici, gli operatori, i contribuenti e per il fisco stesso, venga semplificato».

Entrate tributarie in aumento

di Giulia Sirtoli

Nel 2022 il caro prezzi ha determinato maggiori introiti per le casse statali. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fino a ottobre 2022 lo stato ha incassato più del 10% in più dalla tassazione, con entrate tributarie dal valore di 416 mld di euro.Come da bollettino del Mef, l’incremento maggiore si è verificato in relazione al gettito derivante dalle imposte indirette. Infatti, se da un lato le entrate erariali conseguenti all’imposizione diretta si attestano a 226,5 mld di euro, in crescita dell’8,9% rispetto al 2021 (+18,4 mld), dall’altro quelle scaturite dall’imposizione indiretta ammontano a 189,7 mld di euro, un valore superiore dell’11,8% rispetto all’anno precedente (+20 mld).

Liti con Riscossione e Dogane escluse dalla definizione

Controversie pendenti con Entrate Riscossione, Dogane ed enti locali fuori dalla definizione; in dubbio, invece, se rientrano gli atti di mera liquidazione. È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 42 del disegno di legge di Bilancio. La norma fa riferimento alle controversie pendenti esclusivamente con l’agenzia delle Entrate con la conseguenza che risultano escluse le liti tributarie in corso con l’agenzia Entrate riscossione, l’agenzia Dogane ed enti locali.In passato era stata prevista la facoltà per gli enti locali di aderire alla definizione. Considerato l’elevato numero di procedimenti pendenti in tema di tributi locali, soprattutto in alcune Corti di giustizia tributaria, una simile opzione sarebbe stata utile in caso di adesione dell’ente locale, a deflazionare il carico dei giudici tributari.

Le ultime pronunce in tema di tassazione sui rifiuti

Il presupposto impositivo ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) da parte dei Comuni è la mera disponibilità di un’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, sussistendo una presunzione iuris tantum di produttività dei medesimi.

Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35412

In tema di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), il Dlgs n. 507 del 1003 attribuisce ai Comuni la facoltà, eccezionale, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza necessità di emanare un avviso di accertamento relativo al tributo, ma facendolo alle medesime condizioni, ovvero senza applicare le sanzioni esclusi dall’articolo 13, comma 3, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35410

E’ legittimità la delibera del Comune concernente l’approvazione del regolamento e delle relative tariffe relative agli esercizi alberghieri, come tali assoggettati a una tariffa notevolmente superiore a quella degli immobili abitativi, atteso l’elemento di notorietà e comune esperienza circa la ben maggiore produzione di rifiuti.

Cassazione, Sezione V, Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35312

Con principio in tema di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ma valevole anche per la Tariffa di Igiene Ambientale (Tia) da parte dei Comuni, ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui di un ciclo di lavorazione, concorrono all’esercizio dell’attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative.

Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35266

E’ l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

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