tributi news del 30 novembre 2022

Sui giudici tributari la questione chiave è l’indipendenza. L’Imu sui terreni edificabili e l’istituto della compensazione urbanistica alla luce della Cassazione.  IFEL pubblica una nota di chiarimento sugli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno.

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Sui giudici tributari la questione chiave è l’indipendenza

La professionalizzazione del giudice tributario enfatizza la necessità della sua indipendenza: è il tema centrale della nota ordinanza n. 408/2022 della Cgt di I grado di Venezia. È proprio il nuovo status dei magistrati tributari dopo la riforma a rendere inconciliabile la loro dipendenza dalla medesima Amministrazione i cui atti essi devono giudicare. Nelle parole dell’ordinanza, i magistrati delle Cgt diventeranno lavoratori dipendenti “in senso stretto” dell’Amministrazione e saranno legati a essa da un rapporto esclusivo, sì da perdere financo quella parvenza di terzietà sino a oggi assicurata dalla natura onoraria (quindi non esclusiva) del rapporto di servizio.

L’Imu sui terreni edificabili e l’istituto della compensazione urbanistica alla luce della Cassazione

La sentenza della Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 23902/2020, ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un indiscusso punto di riferimento al fine di dirimere il notevole contenzioso alimentato dalla diversa interpretazione, tra enti locali e privati proprietari, sulla imponibilità Imu dei suoli assoggettati dalle amministrazioni all’istituto della «compensazione urbanistica». Con questa sentenza la Cassazione innanzitutto posto in luce i fattori di distinzione e autonomia tra «urbanistica perequativa» e «urbanistica compensativa», rilevando che, nel caso della “compensazione” si tratta di un istituto con funzione corrispettiva o indennitaria di un’edificabilità soppressa, assimilabile quindi a una indennità ripristinatoria, in moneta urbanistica, di un patrimonio inciso, che il proprietario può valorizzare sul mercato indipendentemente dal suolo generatore. Essi hanno inoltre precisato che, nella fase di “volo” , ciò nel periodo necessario al trasferimento, che può riguardare anche diverse annualità, si manifesta massimamente il difetto di inerenza del diritto edificatorio rispetto al suolo, in quanto esso non può più essere esercitato sul fondo di origine e non può ancora essere esercitato sul fondo di destinazione perché non ancora assegnato né, forse, individuato. «un’area prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta non è da considerare edificabile ai fini Ici (Imu, ndr) ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso».

IFEL pubblica una nota di chiarimento sugli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno

Alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, l’IFEL pubblica una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni.

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