tributi news del 14 novembre 2022

La PA si trova ancora nella preistoria digitale secondo un’indagine del Politecnico di Milano. Liti fiscali, sui documenti di spesa basta la dichiarazione del testimone. Atti del pubblico ufficiale, non sempre occorre contrastarli con querela. Il concordato non ferma il fisco. La ricevuta conclude l’iter della notifica. Prescrizione interrotta con limitazioni. Agevolazioni vincolate sugli immobili storici. Trasferibile l’Imu. Imposte sui beni merce non sempre dovute. Imu, la compensazione evita l’imposta locale.

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La PA si trova ancora nella preistoria digitale secondo un’indagine del Politecnico di Milano

Nella Pubblica Amministrazione, l’informatizzazione va a rilento. Comunque il beneficio maggiormente riscontrato risiede nella trasparenza e nel controllo sui processi dell’ente (74 per cento dei casi), seguito dalla qualità del patrimonio informativo (72 per cento), dalla capacità di supportare nuove modalità di lavoro come lo smart working (72 per cento) e la maggiore interoperabilità tra applicativi e processi (71 per cento). Però il settore pubblico rimane ancora alla preistorica informatica, secondo l’indagine: «Analizzando la distribuzione dell’indice nella Pubblica Amministrazione, si osserva come solo il 7 per cento del campione di enti locali analizzati può definirsi avanzato».

Liti fiscali, sui documenti di spesa basta la dichiarazione del testimone

La procedura

La prova testimoniale è disposta discrezionalmente dalla Corte di giustizia tributaria (la ex commissione tributaria). Non solo: la decisione della Corte può essere adottata «anche senza l’accordo delle parti».

La deroga alla procedura

La procedura incontra una deroga espressa nell’ipotesi in cui la testimonianza verta su documenti di spesa già depositati dalle parti: in questo caso, infatti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova sia stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui sopra.

Atti del pubblico ufficiale, non sempre occorre contrastarli con querela

di Stefano Mazzocchi

La norma della riforma del processo tributario che ha introdotto la testimonianza scritta (articolo 4, legge 130/2022), dispone tra l’altro che qualora la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da un pubblico ufficiale.

Le esclusioni

l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo abbia formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cassazione 29 settembre 2017, n. 22903, 25 luglio 2019, n. 20214, 9 maggio 2013, n. 11012, 2 settembre 2021, n. 23805).

Il concordato non ferma il fisco

di Dario Ferrara

Il fisco ben può notificare la cartella di pagamento alla società in rosso, anche se la contribuente ha già chiesto l’accesso al concordato preventivo. L’atto dell’amministrazione finanziaria, infatti, risulta assimilato a un precetto e non rientra nel divieto di esercizio dell’azione esecutiva posto dall’articolo 168 Lf: l’espropriazione vera e propria comincia soltanto con il pignoramento. Il tutto benché siano state le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 33408/21, ad affermare che la notifica della cartella sia incompatibile con la procedura concorsuale minore.

La ricevuta conclude l’iter della notifica

Deve ritenersi perfezionata la notifica della cartella di pagamento il cui iter notificatorio, in ipotesi di irreperibilità relativa, si sia concluso, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con la produzione della ricevuta di accettazione della raccomandata informativa da parte dell’ufficio. È il canone riconfermato e adottato dalla Ctr Lazio con la sentenza n. 2773/13/2022, depositata lo scorso 14 giugno.

Prescrizione interrotta con limitazioni

Ai fini dell’interruzione della prescrizione non è sufficiente la dimostrazione di aver inviato un atto ricollegabile con la cartella di pagamento; l’atto interruttivo notificato, per interrompere la prescrizione, deve contenere la chiara volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Lo ha stabilito la sezione terza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 4073/2022 depositata in segreteria il 27 settembre scorso.

Agevolazioni vincolate sugli immobili storici

Le agevolazioni Imu previste per gli immobili di interesse culturale, storico e artistico (50% dell’imposta) competono solo in presenza di vincolo diretto. Lo ha stabilito la sezione tredici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma nella sentenza n. 4116/2022 depositata in segreteria il 27 settembre scorso.

Trasferibile l’Imu

di Sergio Trovato

Non è illegittima la clausola contrattuale con la quale il proprietario di un immobile pone a carico del conduttore (o affittuario) il pagamento delle imposte relative al bene immobile locato. L’accordo costituisce integrazione del canone locativo, che concorre a determinare il quantum complessivamente dovuto dall’inquilino. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, terza sezione, con la sentenza 27474 del 20 settembre 2022.

Imposte sui beni merce non sempre dovute

I fabbricati destinati alla vendita dall’impresa che li ha costruiti sono esenti dall’Imu, a condizione, tuttavia, che gli stessi immobili non siano locati e che sia presentata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali. Lo ha stabilito la sezione sedicesima della Commissione tributaria regionale di Roma nella sentenza n. 4092/2022 del 27 settembre scorso.

Imu, la compensazione evita l’imposta locale

In tema di Imu, un’area già edificabile asservita poi a un vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di “compensazione urbanistica”, non è assoggettabile a imposta locale, perché il diritto compensativo edificatorio non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso. Lo ha stabilito la sezione nona della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 4058/2022 del 26 settembre scorso.

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