tributi news del 11 novembre 2022

Una piattaforma dati per la p.a.. Autonomia, differenziata, testo in arrivo. Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non sospende la riscossione. L’omologa del concordato non sospende la riscossione. Fondo contenzioso, la Corte dei conti chiede l’atto di ricognizione delle cause pendenti. Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di ICI-IMU. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31266 del 21/10/2022. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31261 del 21/10/2022. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022. Notifica a contribuente irreperibile con la prova di comunicazione di avvenuto deposito.

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Una piattaforma dati per la p.a.

di Massimiliano Finali

Ammonta a 110 milioni di euro la dotazione finanziaria dell’avviso di attuazione della misura 1.3.1 “piattaforma digitale nazionale dati” del Pnrr, riservato ai comuni. Il bando è stato emanato dal dipartimento per la trasformazione digitale presso la presidenza del consiglio dei ministri. L’avviso sarà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 17 febbraio 2023. ll progetto, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, coinvolge anche PagoPa Spa e abilita lo scambio di informazioni tra gli enti e la pubblica amministrazione, favorendo l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche. L’obiettivo è rendere concreto il principio europeo del “once-only”, cioè l’inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la pubblica amministrazione già possiede per accedere a un servizio. Gli importi del contributo sono calcolati sulla base della dimensione del comune.

Autonomia, differenziata, testo in arrivo

Accelera il disegno di legge sull’autonomia differenziata. Entro la fine di questa settimana il testo sarà trasmesso all’Anci dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Ad annunciarlo, lo stesso ministro dopo l’incontro avuto ieri con i vertici dell’associazione dei comuni. A preoccupare i sindaci c’è il tema del finanziamento del fondo di solidarietà comunale e dell’emergenza dei costi dell’energia.

Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non sospende la riscossione

Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità e deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 10 novembre 2022. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone di agire in conformità all’art. 135 L.F., secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione passivo.

L’omologa del concordato non sospende la riscossione

I decreti di omologa del concordato non possono essere assimilati alle pronunce che annullano in tutto o in parte la pretesa tributaria e non legittimano pertanto la presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012.

Fondo contenzioso, la Corte dei conti chiede l’atto di ricognizione delle cause pendenti

I revisori sono obbligati ad attestare la congruità del fondo contenzioso dopo aver svolto un controllo minuzioso e puntuale dello stesso. Con le prime deliberazioni (n. 131, 132, 133, 134, 135), a valle dell’analisi promossa su alcuni enti (deliberazione n. 27/2022), la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna esce dal contesto del controllo finanziario per puntare al risconto della veridicità di poste particolarmente significative, quale il fondo rischi contenzioso. Esso comporta obblighi sia per l’ente sia per i revisori.

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di ICI-IMU

in tema di determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni o a correzioni di errori materiali di fatto sono soggette alla regola di carattere generale della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall’art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 504 del 1992, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31266 del 21/10/2022

Con riferimento all’art. 1, commi 336 e s., della Legge n. 311 del 2004, la Sezione ha evidenziato che, ricorrendone le condizioni, dette disposizioni, che sono espressione di poteri di natura partecipativa riconosciuti agli Enti locali in ambito di classamento catastale, sono destinate ad incidere sulla base imponibile dell’ICI (e dell’IMU) nel senso che, se attivato il sub procedimento ivi delineato e se, quindi, individuata, nell’atto di avvio di competenza dell’Ente locale, la data cui riferire la variazione, legittimamente la nuova rendita catastale costituisce la base imponibile del tributo «a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale».

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31261 del 21/10/2022

l’edificabilità fiscale si articola in due specie: l’area edificabile di diritto e l’area edificabile di fatto. E l’edificabilità di fatto è giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge ai fini ICI, ai fini dell’indennità di espropriazione ed anche ai fini delle imposte di registro e dell’INVIM. Altresì, ai fini fiscali, l’edificabilità dei suoli non è condizionata dall’approvazione, da parte della Regione, del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune (PRG) e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Pertanto, il giudice di legittimità ha affermato che, nel caso in cui l’annullamento del giudice amministrativo investa anche la deliberazione comunale di adozione del PRG, l’effetto caducatorio della sentenza non determina anche la sussistenza del diritto al rimborso dell’imposta versata, prima di tale annullamento, in relazione ad aree trasformate, in virtù del suddetto strumento urbanistico, da agricole a edificabili.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022

in caso di locazione finanziaria, sebbene sia pacifico che l’utilizzatore sia soggetto passivo dell’IMU in costanza del rapporto contrattuale, l’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale deve essere notificato al solo concedente, in qualità di proprietario (ed intestatario in catasto) del fabbricato. Ne discende la carenza di legittimazione dell’utilizzatore di fabbricato concesso in locazione finanziaria all’impugnazione dell’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale, che può essere contestato solamente dal proprietario concedente.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022

la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore, ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992.

Notifica a contribuente irreperibile con la prova di comunicazione di avvenuto deposito

Nel caso di notifica di un atto impositivo a mezzo posta a soggetto temporaneamente irreperibile, la prova della corretta procedura notificatoria va effettuata depositando in giudizio anche l’avviso di ricevimento della «comunicazione di avvenuto deposito» (Cad), non essendo sufficiente la sola spedizione. Così la sentenza 3070/1/2022 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (presidente Rossomandi, relatore Falconieri).

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