Tributi news del 09 novembre 2022

Sanzioni mini, no automatismi. Nulla la rendita catastale senza la motivazione. L’errata numerazione non annulla il pvc. Pec non registrata, notifica inesistente. Il Covid non azzera la tassa di soggiorno in Alto Adige. Dichiarazione dell’imposta di soggiorno tra le incertezze.

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Sanzioni mini, no automatismi

di Emilio de Santis

Il fatto che la circostanza, la quale rende manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, non debba essere più di carattere “eccezionale” (nel testo previgente dell’art. 7, co. 4, dlgs 472/97 invece lo doveva essere) non comporta di per sé la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo, prevista solo come possibilità dalla norma. E ciò neanche se il contribuente ritiene di non avere causato alcun danno per l’azione amministrativa e di avere collaborato appieno con gli organi accertatori, valutazioni rimesse al giudice di merito (che però deve dare spiegazione della decisione assunta). Lo afferma la sentenza della Cassazione 28432 del 29/9/2022, nel respingere il ricorso di una banca avverso quella della Ctr Lombardia 813/2015.

Nulla la rendita catastale senza la motivazione

Nulla la rendita catastale senza motivazione. Va annullato l’avviso di accertamento catastale generico, che non riporta la procedura adottata per definire il valore dell’immobile e non individua gli edifici presenti in zona presi a campione. Per l’attribuzione della rendita catastale, infatti, non è sufficiente un generico richiamo alla normativa tecnica ma necessita un’analitica motivazione (con raffronto alla rendita di fabbricati similari in zona). Lo si legge nella sentenza n. 192 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, depositata il 25 ottobre scorso.

L’errata numerazione non annulla il pvc

II refuso, consistente nell’erronea numerazione del prodromico pvc, nell’atto di contestazione, non è causa di nullità di quest’ultimo. Così ha concluso la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia (sentenza 7840 del 22/9/2022)

Pec non registrata, notifica inesistente

E’ inesistente la notifica dell’atto della riscossione proveniente da un indirizzo pec non registrato. È quanto stabilito dalla Cgt di II grado della Campania, nella sentenza 6927 del 21/10/2022, che ha annullato un preavviso di ipoteca trasmesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) al contribuente, avvalendosi di un indirizzo pec non rinvenibile nei pubblici elenchi. La pronuncia rappresenta solo l’ultimo tassello di un mosaico di arresti che negli ultimi mesi hanno definito quasi sempre in senso favorevole al contribuente un contenzioso di vaste proporzioni.

Il Covid non azzera la tassa di soggiorno in Alto Adige

In Alto Adige neppure la pandemia ha esentato i proprietari delle seconde case dal pagamento della tassa di soggiorno. E così, pur confidando in un annullamento o quantomeno in una riduzione dell’imposta per il 2020 e il 2021, si sono ritrovati a versare gli arretrati accumulati nel biennio più critico dell’emergenza sanitaria. Senza aver avuto modo di viaggiare e di usufruire degli immobili a causa delle restrizioni. Una situazione che, a prescindere dal Covid-19, rappresenta un’anomala eccezione alla regola generale. da qualche anno a questa parte in Alto Adige gli intestatari di appartamenti e ville sono tenuti a corrispondere ai Comuni del circondario, oltre a una significativa Imi (l’equivalente dell’Imu in area altoatesina), anche un importo annuale calcolato a forfait e comprensivo di una quota base, determinata a partire dalla categoria dell’immobile, e di una quota aggiuntiva, vincolata alla metratura.

Dichiarazione dell’imposta di soggiorno tra le incertezze

Il Ministero, nel rispondere ad alcuni quesiti in materia, ha ritenuto invece che: «considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto». La questione è particolarmente delicata. Anche il decreto ministeriale peraltro si allinea alla prescrizione normativa, non contemplando casi di esclusione. Le FAQ ministeriali invece dispensano dall’obbligo chi ha già presentato le dichiarazioni /comunicazioni previste dal regolamento comunale negli anni 2020 e 2021. La legge sanziona espressamente l’omissione o l’infedeltà dell’obbligo dichiarativo annuale e non anche quello previsto dai regolamenti comunali (che resta al più sanzionabile ai sensi dell’articolo 7-bis del Dlgs 267/2000). Sanzione che, per gli anni 2020 e 2021, rischia di essere vanificata dalla posizione ministeriale, in base alla quale i gestori eventualmente inadempienti all’obbligo dichiarativo annuale potrebbero invocare l’esimente prevista dall’articolo 10 della legge 212/2000.

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