Tributi news del 14 ottobre 2022

Imu, la Consulta ridà la doppia esenzione ai coniugi che vivono in due comuni diversi. Imu, via la discriminazione per le coppie sposate e le unioni civili. Imu, aperta la strada alle istanze di rimborso. Imu prima casa senza disparità. Imu sulla prima casa: indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente. Imu, doppia tutela per i valori. Canone pubblicità alle corti tributarie.

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Imu, la Consulta ridà la doppia esenzione ai coniugi che vivono in due comuni diversi

Il fisco non può essere nemico della famiglia perché in questo modo andrebbe contro la Costituzione. Su questi presupposti la Consulta ha risolto con la sentenza n. 209/2022 redatta da Luca Antonini la controversa questione dell’esenzione Imu per i coniugi che vivono in Comuni diversi. Diritto all’esenzione dall’Imu per entrambi gli immobili Partiamo dal dato di fatto: marito e moglie che risiedono in due Comuni per ragioni di lavoro, e che in genere condividono la stessa casa solo nel fine settimana o comunque nei giorni liberi dagli impegni professionali, hanno diritto all’esenzione dall’Imu per entrambi gli immobili. A patto, ovviamente, che rispettino davvero il doppio requisito della residenza e della dimora abituale che permette di non pagare l’imposta.

Imu, via la discriminazione per le coppie sposate e le unioni civili

In altre parole, in base alla normativa ora colpita da incostituzionalità, se due conviventi hanno la residenza in due case diverse, per entrambe le situazioni si può approfittare dell’esenzione dall’Imu; mentre, se si tratta di due coniugi, la legge attuale (articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, legge 160/2019), costringeva a rinunciare all’agevolazione per una delle due residenze. Anteriormente, l’esenzione era addirittura impedita se il «nucleo familiare» non fosse stato compatto in un’unica residenza. Sotto la scure della Corte cadono dunque una serie di norme, che la Consulta riscrive, espungendo la parte affetta da illegittimità: il comma 741, nella attuale versione e in quella precedente alle modifiche del Dl 146/2021; l’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, come modificato dalla legge 147/2013, ove era stato introdotto il principio in base al quale il proprietario dell’immobile trovava impedimento all’avvalimento dell’esenzione dal fatto che i componenti del suo «nucleo familiare» (concetto mai chiarito) avessero residenza e dimora coincidenti con quelle del contribuente.

Imu, aperta la strada alle istanze di rimborso

La sentenza 209/2022 della Consulta apre la strada alle istanze di rimborso Imu da parte dei contribuenti e mette fuori gioco gli accertamenti comunali. Sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso o per sentenza passata in giudicato. Alla luce delle nuove disposizioni della riforma del processo tributario (articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992), si ritiene che l’onere della prova si atteggia diversamente, a seconda che si sia in presenza di una istanza di rimborso o di un atto di accertamento del comune. Nel primo caso, l’onere è senz’altro in capo al contribuente, il quale potrebbe essere chiamato a produrre, ad esempio, la documentazione afferente i costi dei consumi. Nell’altro caso, dovrebbe essere il comune a procurarsi le notizie utili a contestare l’esenzione richiesta, magari chiedendo termini al giudice tributario.

Imu prima casa senza disparità

La decisione della Consulta rimette le cose a posto rispetto all’interpretazione della Cassazione che è arrivata a precludere ogni esenzione ai coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi con la conseguenza che nessuno dei loro immobili avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione per abitazione principale. Un’interpretazione, quella degli Ermellini, che è stata neutralizzata dall’art. 5-decies del dl n. 146 del 2021.

Imu, doppia tutela per i valori

L’ di Sergio Trovato omessa impugnazione della delibera Imu che fissa i valori delle aree edificabili innanzi al giudice amministrativo, non impedisce al contribuente di contestarla davanti al giudice tributario e di chiederne la disapplicazione. Il giudice tributario è tenuto a verificare la congruità del valore accertato dall’amministrazione comunale, che ha incidenza sul quantum dovuto dal titolare dell’area per il pagamento dell’imposta municipale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27536 del 20 settembre 2022.

La riforma della giustizia tributaria negli enti locali

La legge 31 agosto 2022 n. 130 reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario. Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale. Si tratta di una riforma che investe l’intero sistema ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022; tuttavia, per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita. In effetti, il diritto del contribuente a vedersi assicurato un effettivo esame delle sue ragioni da parte di soggetti terzi può esser relativamente garantito nelle grandi amministrazioni, in cui il reclamo e la mediazione possono esser affidati ad uffici diversi da quelli che hanno emanato l’atto impugnato; mentre gli enti di piccole dimensioni, come gli enti locali, non hanno questa possibilità e il più delle volte un riesame effettivo della questione non si riesce a ottenere. «In caso di rigetto del reclamo o di rifiuto della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione». Viene quindi stabilita normativamente la possibile responsabilità del funzionario che rigetterà, senza motivazione, il reclamo e la proposta di mediazione, preordinati al giudizio vero e proprio.

Tarsu, obbligati a pagare anche i gestori delle strisce blu

I gestori dei servizi dei parcheggi a pagamento di aree comunali sono obbligati al pagamento della tassa rifiuti e a nulla rileva il fatto che non debbano corrispondere la Tosap. Lo ha affermato la quinta sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 25548/2022.

Canone pubblicità alle corti tributarie

di Giulia Provino

Per il canone unico per la pubblicità la giurisdizione è delle corti tributarie. È quanto emerso dalla sentenza della Cgt di primo grado di Reggio Emilia n. 178/2022 depositata il 26/9/2022. Il caso riguardo l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni emesso dal Comune per omesso versamento del canone unico patrimoniale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

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