tributi news del 13 ottobre 2022

La riforma della giustizia tributaria riduce i tempi per la tutela cautelare. Evasione fiscale, quando scatta il maggior danno per la Pa di Francesco Machina Grifeo. Evasione, il danno non equivale al tributo

La Cassazione detta le regole per il risarcimento a vantaggio del Fisco.

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La riforma della giustizia tributaria riduce i tempi per la tutela cautelare

Tra le disposizioni della legge di riforma della giustizia tributaria da accogliere con favore rientrano quelle, più strettamente processuali, finalizzate a ridurre i tempi della fase cautelare e ad agevolare una rapida discussione delle istanze di sospensione dell’atto impugnato. Le novità approvate hanno lo scopo di consentire una maggiore speditezza nella decisione delle richieste di sospensione nell’ottica di evitare che il contribuente possa subire gli effetti dell’esecuzione esattoriale anche nei casi in cui sussistano tutti i requisiti per ottenerne la sospensione.

Evasione fiscale, quando scatta il maggior danno per la Pa di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite civili, con la sentenza n. 29862 depositata oggi e lunga 44 pagine, partendo da un caso di evasione dei dazi doganali nell’importazione della frutta da paesi extra Ue, fanno il punto, affermando numerosi principi di diritto, sul possibile danno all’immagine della Pa e la sua eventuale risarcibilità, indagandone il contenuto, le modalità di determinazione e la ripartizione dell’onere della prova. Il danno patrimoniale causato dall’evasione non può consistere semplicemente nella somma corrispondente al tributo evaso dovendo l’amministrazione provare gli ulteriori pregiudizi patiti.

Evasione, il danno non equivale al tributo

La Cassazione detta le regole per il risarcimento a vantaggio del Fisco

L’evasore deve risarcire l’amministrazione finanziaria, ma l’importo da versare non coincide automaticamente con il tributo evaso. Inoltre, nel caso di correi o corresponsabili del reato tributario, il danno può coincidere sia con il tributo evaso sia con altri pregiudizi, ma nel primo caso il risarcimento sarà dovuto solo se l’erario dimostrerà la perdita del credito o la ragionevole improbabilità della sua riscossione. E ancora, quanto a ripartizione dell’onere della prova, nel giudizio di danno promosso dall’amministrazione fiscale nei confronti di una persona diversa dal contribuente, alla quale è ascritta una forma di corresponsabilità nella perdita del credito tributario, spetta al Fisco provare l’esistenza del credito, la sua perdita e il collegamento tra lesione del credito e condotta; all’asserito corresponsabile, invece, dimostrare che la perdita del credito è avvenuta per negligenza dell’amministrazione stessa.

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