Tributi News del 18 settembre 2024

Riscossione, l’operazione verità sull’arretrato passa dal Testo unico La riscossione si fa in nove Si riscuote dai 30 euro in su Revisione del sistema sanzionatorio tributario da adattare agli enti locali Verso Telefisco / L’addio al reclamo-mediazione rivede le strategie della difesa Alloggi sociali, l’esenzione Imu viaggia senza dichiarazione

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Riscossione, l’operazione verità sull’arretrato passa dal Testo unicoNel mezzo del cammin dei Testi unici arriva anche la riorganizzazione delle regole sulla riscossione e sui versamenti d’imposta. Nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo, e che ora sarà trasmesso alle commissioni parlamentari per i pareri, vengono sistematizzate le norme che sono state oggetto della riforma con il Dlgs 110/2024, approdato a inizio agosto in «Gazzetta Ufficiale». Il percorso si snoda in 241 articoli distribuiti lungo i nove titoli e i tre allegati che compongono il Testo unico (l’entrata in vigore è prevista dal 2026) e che, come anticipato, disciplinano anche la riscossione spontanea, oltre a quella mediante ruolo e a quella coattiva. Una sistematizzazione che ingloba dunque anche le mosse già indicate dal Governo per ridurre l’arretrato monstre di cartelle relative a tasse e multe non pagate (1.206,6 miliardi alla fine dello scorso anno) e che si avviano a essere realizzate dalla commissione (per cui è vicino il traguardo del decreto di nomina) che sarà presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta da un rappresentante, rispettivamente, di Finanze e Ragioneria dello Stato e da un rappresentante di regioni e province autonome e da uno degli enti locali.

La riscossione si fa in nove

Dopo i testi unici su giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie, attualmente all’esame del Parlamento, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione”. È quanto annuncia Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze: «Si tratta del quarto Testo Unico approvato dal governo Meloni, a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria”,

Si riscuote dai 30 euro in su

N on si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione se l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera, per ogni singolo credito l’ammontare di euro 30, con sostituzione della soglia precedente fissata a euro 16,53 euro. Gli interessi sulle somme rateizzate, inoltre, saranno determinati al tasso di interesse stabilito con decreto ad hoc del Ministro dell’economia e delle finanze

Revisione del sistema sanzionatorio tributario da adattare agli enti locali

l decreto Sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024), attuativo della delega fiscale, modifica in maniera sostanziale il D.Lgs. n. 472/1997, contenente la disciplina del procedimento sanzionatorio tributario, che è direttamente applicabile ai prelievi locali. La revisione del sistema sanzionatorio, tuttavia, è concepita dal legislatore delegato come revisione delle sanzioni applicate ai tributi erariali e, quindi, risultano necessari non pochi sforzi ermeneutici per ricostruire la corretta applicazione degli istituti nell’ambito dell’autonomia impositiva assicurata dalla Costituzione agli enti locali. Sul tema, da ultimo, è intervenuto l’IFEL.

Cumulo giuridico al capolinea nei tributi locali

A partire dalle violazioni commesse dallo scorso 1° settembre trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di sanzioni introdotte dal Dlgs 87/2024, attuativo dell’articolo 20 della legge delega fiscale (legge 111/2023). Ciò è previsto dall’articolo 4 del citato decreto legislativo, evidenziando la deroga che il legislatore ha voluto operare al principio del “favor rei”, ossia l’applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto da norme di legge successive alla commissione della violazione, disciplinato dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997. Deroga che viene confermata, per motivi prevalentemente di copertura finanziaria (e quindi in ossequio al principio costituzionale del “pareggio di bilancio”), anche dalla relazione illustrativa al decreto.

Verso Telefisco / L’addio al reclamo-mediazione rivede le strategie della difesa

La legge delega di riforma 111/2023 ha previsto all’articolo 19 una serie di principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario, in conseguenza dei quali è stato approvato il decreto legislativo 220/2023 che apporta varie modifiche al decreto 546/1992 disciplinante il processo tributario. Di seguito alcune tra le novità sostanziali più rilevanti.Con un colpo di spugna, il decreto 220/2023 ha integralmente abrogato l’articolo 17 bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011. Nel corso degli anni, l’applicazione del reclamo è stata anche ampliata: dall’iniziale obbligatorietà per le liti fino a 20mila euro a quelle fino a 50mila euro. Con un evidente cambio di rotta, invece, ora il legislatore delegato ha abrogato l’istituto. L’eliminazione del reclamo, salvo qualche rara ipotesi, si tradurrà per lo più in un risparmio di tempo (e costi) per il contribuente, il quale potrà accedere prima al giudizio.

Alloggi sociali, l’esenzione Imu viaggia senza dichiarazione

Un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento induce a ritenere che l’esenzione da Imu si applichi a tutti gli alloggi sociali che abbiano la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati. Per tali alloggi l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia con la sentenza 3087/29 del 9 settembre 2024 (presidente Cazzolla, estensore Polignano).

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