stampa & tributi del 26 settembre 2022

Codici tributo per la sanatoria liti pendenti in Cassazione. Riscossione, ruoli “non impugnabili” anche nei giudizi tributari incardinati prima della “novella”. Ko la raccomandata senza prova di ricezione. Nulla la notifica al familiare convivente, senza prova di invio e ricezione della raccomandata informativa al destinatario dell’atto. Liquidazione spese secondo criteri di valore. L’occupazione abusiva legittima il rimborso Imu. Fabbricato soppresso, conta l’annotazione. L’esenzione Imu è circoscritta.

Imu#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Codici tributo per la sanatoria liti pendenti in Cassazione

Arrivano i codici tributo per la sanatoria delle liti pendenti in Cassazione prevista dalla riforma del processo tributario (legge 130/2022). A stabilirli è la risoluzione 50/E/2022. Si tratta dei codici che vanno da i codici tributo da «LP30» a «LP36» da indicare nella sezione «Erario» del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati». La risoluzione fornisce anche altre indicazioni sulle modalità di compilazione della delega di pagamento.

Riscossione, ruoli “non impugnabili” anche nei giudizi tributari incardinati prima della “novella”

di Giuseppe Durante

Riscossione, ruoli “non impugnabili” anche nei giudizi tributari incardinati prima della “novella” di Giuseppe Durante. il principio generale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dispone che: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art.3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.17 dicembre 2021, n. 215, col qual, novellando l’art.12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602., è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo l’interesse alla tutela immediata, a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono altresì manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24,101, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art.6 della CEDU e all’art.1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.

Ko la raccomandata senza prova di ricezione

Nelle notificazioni a mezzo posta di atti impositivi o esattoriali la prova del perfezionamento del procedimento è fornita solo attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non bastando la sola prova di spedizione della suddetta raccomandata informativa. Sono questi i chiarimenti che si leggono nell’ordinanza n. 26091/2022 della Corte di cassazione.

Nulla la notifica al familiare convivente, senza prova di invio e ricezione della raccomandata informativa al destinatario dell’atto

di Antonio Colella

La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b/bis – Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest’ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: “…in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte ( Cass. V, n. 2868/2017 ).

Liquidazione spese secondo criteri di valore

Merita riforma, nel capo che dispone la liquidazione delle spese in favore della parte, la sentenza che, nel liquidarle, non si sia rifatta al valore della lite né ai tariffari e parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 37/2018. È quanto stabilito dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 2314/06/2022.

L’occupazione abusiva legittima il rimborso Imu

L’ occupazione abusiva da parte di terzi di un immobile, confermata dalla documentata impossibilità di rientro in possesso del bene da parte della società proprietaria, legittima la richiesta di rimborso della stessa società dell’Imu versata per gli anni 2015, 2016 e 2017. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria regionale della Toscana nella sentenza n. 67/2022 del 19 gennaio 2022.

Fabbricato soppresso, conta l’annotazione

Per il calcolo dell’Imu riferibile a un fabbricato poi soppresso resta legittimo l’avviso di accertamento che, nel liquidare l’imposta, si sia rifatto a quanto rilevabile catastalmente con riferimento all’anno di imposizione, a prescindere dall’intervenuta soppressione del bene successivamente annotata. È il canone evidenziato nella sentenza n. 2313/13/2022 emessa dalla Ctr del Lazio e depositata lo scorso 24 maggio.

L’esenzione Imu è circoscritta

L’ esenzione dal pagamento dell’imposta municipale può essere riconosciuta solo al soggetto che la destina ad abitazione principale nei limiti della quota posseduta e non può essere estesa ai contitolari dell’immobile. La quota di possesso dei comproprietari deve essere assoggettata a imposizione, nonostante l’immobile venga utilizzato come prima casa da uno dei proprietari. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 24462 dell’8 agosto 2022.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza